Violenza sessuale: Sì Unanime della Camera alla legge sul consenso
La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità, con 227 voti favorevoli, la proposta di legge che introduce formalmente la nozione di consenso libero ed attuale per definire il reato di violenza sessuale. Il testo, ora in attesa di passare al Senato, segna un passo storico per l’Italia, allineando la nostra normativa alla Convenzione di Istanbul.
La riforma dell’Art. 609-bis: Consenso è libertà e attualità
Il punto focale della riforma è la riscrittura completa dell’articolo 609-bis del Codice Penale. La nuova formulazione stabilisce in modo inequivocabile che, in assenza di un consenso che sia contemporaneamente libero ed attuale, qualsiasi atto sessuale viene considerato reato di violenza sessuale. Il consenso viene definito da due elementi cardine. La libertà implica che l’assenso sia dato senza alcuna forma di costrizione, coercizione, manipolazione o pressione. L’attualità richiede che il consenso sia specifico per l’atto in corso e sia revocabile in qualsiasi momento della sua esecuzione. Questa proposta di legge bipartisan è il risultato di un intenso lavoro, frutto dell’approvazione di un emendamento in Commissione Giustizia, che ha coinvolto le relatrici Carolina Varchi (FdI) e Michela Di Biase (Pd), e ha visto il coinvolgimento anche della Premier Giorgia Meloni e della Segretaria Elly Schlein.
Cosa prevede la nuova legge sulla violenza sessuale
Il primo comma del nuovo 609-bis individua tre distinte condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale, qualora manchi il consenso libero e attuale della persona offesa: compiere atti sessuali su un’altra persona; far compiere atti sessuali ad un’altra persona; e far subire atti sessuali ad un’altra persona. Il secondo comma, invece, ripropone e conferma, sebbene con lievi modifiche, le fattispecie che già costituivano il delitto. Tali casi riguardano la costrizione a compiere o subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o attraverso l’abuso di autorità. Inoltre, il reato si configura quando si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa. L’introduzione esplicita del concetto di consenso sposta l’attenzione dall’assenza di resistenza della vittima alla sua libera volontà, rappresentando un significativo cambiamento culturale e legale.